L’Agenzia delle Entrate ha fornito ieri i primi chiarimenti relativi al bonus facciate di cui all’art. 1 commi da 219 a 224 della L. n. 160/2019 con la circolare n. 2 e una guida dedicata.
Innanzitutto, viene finalmente precisato che possono usufruire della detrazione i soggetti persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti nonché i soggetti che conseguono un reddito d’impresa quali le società di persone e quelle di capitali.
Rimangono esclusi coloro che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva in quanto non possono compensare la detrazione.
Gli immobili oggetto di intervento, ubicati nelle zone A o B del decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 1444/68, devono essere detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale oppure in forza di un contratto di locazione, anche finanziaria, o comodato debitamente registrati ed avere, in tal caso, il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. A tal riguardo l’Agenzia precisa che, a scopo antielusivo, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile comprovato da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
Il diritto alla detrazione si estende anche ai familiari conviventi alla data di inizio dei lavori o di sostenimento delle spese purché gli immobili siano a disposizione della coppia e quindi non risultino concessi in locazione o comodato.
La detrazione spetta per le spese effettuate su tutto l’involucro esterno visibile dell’edificio e quindi sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati relativi al perimetro esterno. La detrazione non spetta invece per gli interventi effettuati sulle facciate interne non visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.
Rientrano nell’agevolazione tutte le spese relative alla pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino o
rinnovo delle facciate nonché il loro consolidamento, ripristino e miglioramento delle caratteristiche termiche. Negli interventi sono compresi la sistemazione di grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e di tutte le parti impiantistiche che incidono sulla parte opaca della facciata mentre sono escluse le opere sulle facciate interne nonché quelle per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Requisiti più stringenti sono previsti per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
La detrazione spetta nella misura del 90% dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente e, come anticipato, può essere fatta valere sia ai fini IRPEF che IRES. Le spese, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, devono essere sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo di imposta non solare, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Per i soggetti commerciali, in luogo del criterio di cassa, occorre fare riferimento a quello di competenza e, con riferimento ai lavori condominiali, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente da quella di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
I soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa dovranno effettuare i pagamenti con i bonifici previsti per le agevolazioni fiscali. In mancanza di una causale specifica si può utilizzare indifferentemente quella prevista per l’ecobonus o quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Parimenti tali soggetti dovranno ottemperare a tutti gli altri adempimenti previsti dal DM 41/1998 e quindi, tra gli altri, all’indicazione in dichiarazione dei redditi degli estremi catastali nonché conservare tutta la documentazione.
Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico occorre applicare le stesse procedure ed adempimenti previsti per l’ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 nonché, nei 90 giorni dalla fine dei lavori, inviare all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. I soggetti titolari di reddito d’impresa invece possono effettuare i pagamenti in forma “libera” non essendo vincolati al criterio di cassa.
La detrazione spettante viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’eventuale eccedenza di ciascun periodo non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesta a rimborso.
In assenza di una disposizione normativa, i contribuenti non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né, in alternativa, all’utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.