Atti di straordinaria amministrazione e tariffario diocesi

Gli atti di straordinaria amministrazione, posti in essere dalle Parrocchie, sono definiti dal Codice di Diritto Canonico integrato dalle delibere CEI e dal provvedimento dell’Ordinario Diocesano datato 7 gennaio 2008, prot.5.3/2008, emesso a norma del can. 1281, par. 2 (cfr. decreto allegato). In forza dell’art. 7, c. 5 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense e dell’art. 18 della L. 222/85, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l’efficacia degli atti nell’ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell’autorizzazione può comportare l’invalidità dell’atto, oltre che per l’ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze del caso. Tali atti possono essere validamente compiuti dalla Parrocchia solo dopo avere ottenuto l’autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano. È più che opportuno che, prima di ottenere l’autorizzazione, la Parrocchia non si impegni con contratti preliminari. Essi, infatti, rischiano di creare difficoltà alla Parrocchia in caso di diniego della licenza canonica o di subordine della stessa a condizioni non previste nel preliminare, considerando pure il fatto che la sottoscrizione di un contratto del genere prevede solitamente il versamento di acconti. Nel caso in cui fosse necessario o opportuno un contratto preliminare si contatti l’Ufficio Amministrativo per le istruzioni del caso e le clausole da inserire nel contratto. Gli atti di straordinaria amministrazione che comportano la stipula di un contratto, non possono essere compiuti soltanto in forma verbale: l’Ordinario Diocesano, infatti, deve avere la certezza dell’atto che autorizza; inoltre, è essenziale che la Parrocchia, in quanto ente amministrato da Parroci pro tempore che variano nel tempo, abbia documentazione scritta degli impegni assunti e dei suoi diritti.

In allegato il decreto vescovile datato 03 novembre 2020

Un’ulteriore attenzione  merita la questione delle risorse necessarie per la vita e le attività dell’Ente Diocesi, che è impegnata a garantire il sostentamento del Vescovo, il funzionamento della Curia, l’esercizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione della pastorale diocesana, i doveri di comunione e di perequazione verso le altre diocesi e verso la Santa Sede. Dal “Istruzione in materia amministrativa 2005” emanata dalla CEI ai n. 41-50 sono descritte le fondi di sovvenzione della diocesi. Con decreto vescovile in data 3 novembre 2020 si stabiliscono le seguenti forme di sovvenzione alla Diocesi (vedi allegato)